Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato legale domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale degli articoli 5, comma 2, 14, comma 3 e 28, comma 1 della Legge Regionale della Regione Liguria n. 3/2013 del 4 febbraio 2013, pubblicata sul B.U.R. n. 1 del 6.2.2013, recante "Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attivita' produttive e riordino dello sportello unico)", in relazione all'art. 117 comma 3 ed all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, per eccesso dalla competenza della Regione Liguria. In data 6.2.2013 la Regione Puglia ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regioni la Legge Regionale n. 3 del 4 febbraio 2013. Analizzando partitamente le singole norme oggetto di censura, si osserva quanto segue: 1) L'art. 5 comma 2 di tale Legge regionale, modificando l'art. 23, comma 2, lettere a) e b) della L. R. n. 16/2008, consente il ricorso alla DIA alternativa al permesso di costruire per gli interventi "disciplinati da strumenti urbanistici attuativi o piani urbanistici operativi efficaci ovvero regolati da specifiche previsioni di dettaglio contenute nel vigente strumento urbanistico generale o nel PUC" (lettera a)), ovvero, alternativamente, per gli interventi "gia' assentiti sotto il profilo paesistico-ambientale mediante rilascio di autorizzazione a norma dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di presentazione della DIA". Tale previsione contrasta con la disposizione statale di principio contenuta all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 che consente di realizzare con DIA alternativa al permesso di costruire: "a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche." La norma regionale censurata, configurando in termini di alternativita' i requisiti previsti all'articolo 23 della L.R. n. 16/2008, finisce con l'ampliare l'ambito di applicazione della DIA alternativa al permesso di costruire, al di la' di quanto consentito dalla normativa statale. Nei casi di interventi assentiti sotto il profilo paesistico-ambientale, infatti, non si richiede, per il ricorso alla DIA alternativa al permesso di costruire, che vi siano "precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti". La previsione appare irragionevole e non rispondente alla tutela degli interessi urbanistici ed edilizi, posto che l'autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prescinde dalla conformita' dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, essendo volta esclusivamente ad attestare "la conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici" (art. 146, comma 7, d.lgs. n. 42/2004), e "la compatibilita' paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita' dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2" (art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004). Il carattere alternativo dei requisiti previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 23 della 1.r. n. 16/2008, come modificato dalla disposizione censurata, si pone in contrasto con la normativa statale anche perche' il previo rilascio della autorizzazione paesaggistica deve sussistere, nel caso di interventi su aree vincolate, anche qualora sussistano i requisiti previsti dalla lettera a) dell'art. 23. L'art. 22, comma 6, del testo unico dell'edilizia di cui al d.P.R. n. 380/2001, infatti, prevede che "La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, e' subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490". Per le ragioni evidenziate, la disposizione regionale in questione viola l'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione (tutela dei beni culturali, dell'ambiente e dell'ecosistema), nonche' l'art. 117, comma 3, con riferimento alla materia "governo del territorio". 2) L'articolo 14, comma 3, che modifica il primo periodo del comma 5 dell'articolo 43 della L.R. n. 16/2008, prevede - nel termine di 30 giorni - la formazione del silenzio assenso sull'istanza di accertamento di conformita' presentata per alcuni interventi soggetti a SCIA (in particolare, nel caso di interventi di cui all'articolo 21-bis. comma 1, lettere a)„ b), c), g), m) ed n). Cosi' disponendo, la norma si pone in contrasto con l'articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 che. al comma 3 prevede che: "3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende respinta.", concretizzando una ipotesi di silenzio rifiuto. La predetta norma regionale, pertanto, viola l'articolo 117, comma 3, Cost., per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale nella materia "governo del territorio". 3) L'articolo 28. comma 1, contenente le Disposizioni transitorie, e' incostituzionale nella parte in cui prevede l'applicabilita' della disciplina previgente "nei confronti delle istanze di permesso di costruire, delle SCIA e delle DIA gia' presentate e dei procedimenti edilizi e sanzionatori gia' avviati" alla data di entrata in vigore della legge in esame. Cosi' disponendo, infatti, finiscono per trovare applicazione, ancorche' in via transitoria, alcuni articoli abrogati dalla l.r. n. 3/2013 per i quali il Governo, in data 7.6.2012, aveva deliberato l'impugnativa ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Si tratta, in particolare, degli articoli 37, comma 3; 43, comma 8 e 49, comma 5, L.R. n. 16/2008, come modificati dalla l.r. Liguria n. 9/2012, che erano stati ritenuti in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e quindi con l'art. 117, co. 3 della Costituzione. In particolare, l'art. 37, comma 3, della 1.r. n. 16/2008, come sostituito dalla l.r. n. 9/2012, era stato ritenuto incostituzionale nella parte in cui, contrastando con la norma statale di principio sul certificato di agibilita' di cui all'art. 24, d.P.R. 380/2001 (e quindi in violazione dell'art. 117, co. 3 della Costituzione), prevedeva che, per alcuni interventi edilizi soggetti a DIA obbligatoria o a SCIA, il certificato di agibilita' fosse sostituito dal certificato di collaudo finale o dalla comunicazione di fine lavori. L'art. 43, comma 8, in materia di accertamento di conformita', prevedeva che, in caso di interventi realizzati in assenza o in difformita' dalla SCIA e di interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformita' dalla DIA obbligatoria, la sanatoria fosse ammessa anche nel «caso in cui la conformita' urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell'istanza di accertamento in conformita' sia conseguita alla approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale» (art. 43, co. 8, l.r. 16/2008, come modificato dalla l.r. 9/2012). Cio' in contrasto con quanto previsto all'art. 36, comma l, d.P.R. n. 380/2001, che condiziona il rilascio del permesso in sanatoria alla sussistenza della cosiddetta "doppia conformita'". Identiche censure erano state mosse dal Governo con riferimento all'art. 49, comma 5, come modificato dall'art. 37, comma 1, della 1.r, n. 9/2012, che consentiva, nel caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, DIA alternativa a permesso di costruire o a DIA obbligatoria, la sanatoria anche nel «caso in cui la conformita' urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria sia conseguita all'approvazione di un nuovo PUC.». Poiche' la disposizione transitoria conferma la applicabilita' delle citate disposizioni, gia' oggetto di impugnativa, si ripropongono con riferimento alla stessa disciplina transitoria di cui all'art. 28 le censure di incostituzionalita' gia' formulate con riferimento alla disciplina previgente ora richiamata. Pertanto, con riferimento alla disposizioni recate dalla citata legge regionale n. 3/2013, si rilevano profili di illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 117 comma 3 Cost.