Ricorso della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in  persona
del  Presidente  del   Consiglio   p.t.,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato legale domiciliataria  in  Roma,
via dei Portoghesi n.  12  per  la  declaratoria  dell'illegittimita'
costituzionale degli articoli 5, comma 2, 14, comma 3 e 28,  comma  1
della Legge Regionale della Regione Liguria n. 3/2013 del 4  febbraio
2013, pubblicata sul B.U.R. n. 1  del  6.2.2013,  recante  "Modifiche
alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina  dell'attivita'
edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per
l'esercizio delle attivita' produttive  e  riordino  dello  sportello
unico)", in relazione all'art. 117 comma 3 ed all'art. 117, comma  2,
lettera s) della Costituzione, per  eccesso  dalla  competenza  della
Regione Liguria. 
    In data 6.2.2013 la Regione Puglia ha pubblicato  sul  Bollettino
Ufficiale delle Regioni la Legge Regionale n. 3 del 4 febbraio 2013. 
    Analizzando partitamente le singole norme oggetto di censura,  si
osserva quanto segue: 
        1) L'art. 5 comma 2  di  tale  Legge  regionale,  modificando
l'art. 23, comma 2, lettere a) e b) della L. R. n. 16/2008,  consente
il ricorso alla DIA alternativa al  permesso  di  costruire  per  gli
interventi "disciplinati da strumenti urbanistici attuativi  o  piani
urbanistici  operativi  efficaci  ovvero   regolati   da   specifiche
previsioni di dettaglio contenute nel vigente  strumento  urbanistico
generale o nel PUC" (lettera a)), ovvero, alternativamente,  per  gli
interventi "gia' assentiti  sotto  il  profilo  paesistico-ambientale
mediante rilascio di autorizzazione a  norma  dell'articolo  146  del
D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni  alla  data
di presentazione della DIA". 
    Tale  previsione  contrasta  con  la  disposizione   statale   di
principio contenuta all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n.  380/2001
che consente  di  realizzare  con  DIA  alternativa  al  permesso  di
costruire: 
          "a) gli interventi di ristrutturazione di cui  all'articolo
10, comma 1, lettera c); 
          b)   gli   interventi   di   nuova   costruzione    o    di
ristrutturazione urbanistica  qualora  siano  disciplinati  da  piani
attuativi comunque denominati, ivi  compresi  gli  accordi  negoziali
aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche,  tipologiche,  formali  e  costruttive,  la   cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione
di quelli vigenti; qualora  i  piani  attuativi  risultino  approvati
anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001,  n.
443, il relativo atto di  ricognizione  deve  avvenire  entro  trenta
giorni dalla richiesta degli interessati; in  mancanza  si  prescinde
dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di  costruzione  venga
accompagnato  da  apposita  relazione  tecnica  nella   quale   venga
asseverata l'esistenza di  piani  attuativi  con  le  caratteristiche
sopra menzionate; 
          c) gli interventi di nuova  costruzione  qualora  siano  in
diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti  precise
disposizioni plano-volumetriche." 
    La  norma  regionale  censurata,  configurando  in   termini   di
alternativita' i requisiti previsti all'articolo  23  della  L.R.  n.
16/2008, finisce con l'ampliare l'ambito di  applicazione  della  DIA
alternativa al permesso di costruire, al di la' di quanto  consentito
dalla normativa statale. 
    Nei   casi   di   interventi   assentiti   sotto    il    profilo
paesistico-ambientale, infatti, non si richiede, per il ricorso  alla
DIA alternativa al permesso  di  costruire,  che  vi  siano  "precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e  costruttive,
la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente
organo comunale in sede di  approvazione  degli  stessi  piani  o  di
ricognizione di quelli vigenti". 
    La previsione appare irragionevole e non rispondente alla  tutela
degli interessi urbanistici ed edilizi,  posto  che  l'autorizzazione
paesaggistica rilasciata ai sensi dell'art. 146 del Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio prescinde dalla conformita' dell'intervento
alla  normativa  urbanistica  ed  edilizia  vigente,  essendo   volta
esclusivamente ad attestare "la conformita' dell'intervento  proposto
con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di  dichiarazione  di
interesse pubblico e nei piani paesaggistici"  (art.  146,  comma  7,
d.lgs. n. 42/2004), e "la compatibilita' paesaggistica del progettato
intervento nel suo complesso ed alla conformita'  dello  stesso  alle
disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla  specifica
disciplina di cui all'articolo 140, comma  2"  (art.  146,  comma  8,
d.lgs. n. 42/2004). 
    Il carattere alternativo dei requisiti previsti alle lettere a) e
b) dell'articolo 23 della 1.r.  n.  16/2008,  come  modificato  dalla
disposizione censurata, si pone in contrasto con la normativa statale
anche perche' il previo rilascio della  autorizzazione  paesaggistica
deve sussistere, nel caso  di  interventi  su  aree  vincolate, anche
qualora sussistano i requisiti previsti dalla  lettera  a)  dell'art.
23. L'art. 22, comma 6, del  testo  unico  dell'edilizia  di  cui  al
d.P.R. n. 380/2001, infatti,  prevede  che  "La  realizzazione  degli
interventi di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  che  riguardino  immobili
sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale,  e'
subordinata al preventivo rilascio del parere  o  dell'autorizzazione
richiesti dalle  relative  previsioni  normative.  Nell'ambito  delle
norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui  al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490". 
    Per  le  ragioni  evidenziate,  la  disposizione   regionale   in
questione  viola  l'articolo  117,  comma   2,   lettera   s)   della
Costituzione   (tutela   dei   beni   culturali,   dell'ambiente    e
dell'ecosistema), nonche' l'art. 117, comma 3, con  riferimento  alla
materia "governo del territorio". 
    2) L'articolo 14, comma 3, che  modifica  il  primo  periodo  del
comma 5 dell'articolo 43 della L.R. n. 16/2008, prevede - nel termine
di 30 giorni - la formazione del  silenzio  assenso  sull'istanza  di
accertamento di conformita' presentata per alcuni interventi soggetti
a SCIA (in particolare, nel caso di interventi  di  cui  all'articolo
21-bis. comma 1, lettere a)„ b), c), g), m) ed n). Cosi'  disponendo,
la norma si pone in contrasto con l'articolo 36 del d.P.R. n. 380 del
2001 che. al comma 3 prevede che: "3. Sulla richiesta di permesso  in
sanatoria il dirigente  o  il  responsabile  del  competente  ufficio
comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni
decorsi i quali la richiesta si  intende  respinta.",  concretizzando
una ipotesi di silenzio rifiuto. 
    La predetta norma  regionale,  pertanto,  viola  l'articolo  117,
comma 3, Cost., per  contrasto  con  i  principi  fondamentali  della
legislazione statale nella materia "governo del territorio". 
    3)  L'articolo  28.   comma   1,   contenente   le   Disposizioni
transitorie,  e'  incostituzionale  nella  parte   in   cui   prevede
l'applicabilita' della disciplina  previgente  "nei  confronti  delle
istanze di permesso  di  costruire,  delle  SCIA  e  delle  DIA  gia'
presentate e dei procedimenti edilizi e  sanzionatori  gia'  avviati"
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  in  esame.   Cosi'
disponendo, infatti, finiscono per trovare applicazione, ancorche' in
via transitoria, alcuni articoli abrogati dalla l.r. n. 3/2013 per  i
quali il Governo, in data 7.6.2012, aveva deliberato l'impugnativa ai
sensi  dell'articolo  127   della   Costituzione.   Si   tratta,   in
particolare, degli articoli 37, comma 3; 43, comma 8 e 49,  comma  5,
L.R. n. 16/2008, come modificati dalla l.r. Liguria  n.  9/2012,  che
erano stati ritenuti in contrasto  con  i  principi  fondamentali  in
materia di governo del territorio e quindi  con  l'art.  117,  co.  3
della Costituzione. 
    In particolare, l'art. 37, comma 3, della 1.r. n.  16/2008,  come
sostituito dalla l.r. n. 9/2012, era stato ritenuto  incostituzionale
nella parte in cui, contrastando con la norma  statale  di  principio
sul certificato di agibilita' di cui all'art. 24, d.P.R. 380/2001  (e
quindi in  violazione  dell'art.  117,  co.  3  della  Costituzione),
prevedeva  che,  per  alcuni  interventi  edilizi  soggetti   a   DIA
obbligatoria o a SCIA, il certificato di agibilita' fosse  sostituito
dal certificato di collaudo finale  o  dalla  comunicazione  di  fine
lavori. 
    L'art. 43, comma 8, in materia di  accertamento  di  conformita',
prevedeva che, in caso di  interventi  realizzati  in  assenza  o  in
difformita' dalla SCIA e di  interventi  di  restauro  e  risanamento
conservativo  eseguiti  in  assenza  o  in  difformita'   dalla   DIA
obbligatoria, la sanatoria fosse ammessa anche nel «caso  in  cui  la
conformita'  urbanistico-edilizia  al  momento  della   presentazione
dell'istanza di  accertamento  in  conformita'  sia  conseguita  alla
approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale» (art. 43, co. 8,
l.r. 16/2008, come modificato dalla l.r. 9/2012). Cio'  in  contrasto
con quanto previsto all'art. 36, comma l,  d.P.R.  n.  380/2001,  che
condiziona il rilascio del permesso  in  sanatoria  alla  sussistenza
della cosiddetta "doppia conformita'". 
    Identiche censure erano state mosse dal Governo  con  riferimento
all'art. 49, comma 5, come modificato dall'art. 37,  comma  1,  della
1.r, n. 9/2012, che consentiva, nel caso di interventi realizzati  in
assenza di permesso di  costruire,  DIA  alternativa  a  permesso  di
costruire o a DIA obbligatoria, la sanatoria anche nel «caso  in  cui
la conformita' urbanistico-edilizia al  momento  della  presentazione
dell'istanza di sanatoria sia conseguita all'approvazione di un nuovo
PUC.». 
    Poiche' la disposizione transitoria  conferma  la  applicabilita'
delle  citate  disposizioni,  gia'   oggetto   di   impugnativa,   si
ripropongono con riferimento alla stessa  disciplina  transitoria  di
cui all'art. 28 le censure di incostituzionalita' gia' formulate  con
riferimento alla disciplina previgente ora richiamata. 
    Pertanto, con riferimento alla disposizioni recate  dalla  citata
legge regionale n. 3/2013,  si  rilevano  profili  di  illegittimita'
costituzionale ai sensi dell'art. 117 comma 3 Cost.